Pillole di diritto. Danno esistenziale per maxi ritardo ferroviario


La corte di Cassazione, con riferimento al ritardo di 23 ore per percorrere la tratta Roma Cassino risalente al 3 febbraio 2012,  ha stabilito che i passeggeri hanno diritto al risarcimento del danno esistenziale patito per non aver ricevuto adeguata assistenza, per aver sopportato la carenza di cibo, la mancanza del necessario riscaldamento e l’impossibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione.
Del resto, prosegue la Cassazione, i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario… a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza.

Qui il video sul canale YouTube di Aduc


CHI PAGA ADUC
l’associazione non percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)
La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile

DONA ORA