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Diritti ambiente e animali in Costituzione. Siamo ancora solo cinque Paesi al mondo
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Articolo di François-Marie Arouet
9 febbraio 2022 14:46
 
Un fatto storico verso un mondo migliore è accaduto l’altro giorno alla Camera, con ambiente e animali che entrano a pieno diritto nella nostra Carta costituzionale. Dopo Svizzera, Austria, Germania e India, l’Italia è il quinto Paese al mondo ad aver inserito la tutela di animali e ambiente nella Costituzione. Siamo ancora solo cinque e, per questo, da oggi siamo un Paese all’avanguardia e riferimento di civiltà in materia.

Il voto dei due terzi dei parlamentari, fa sì che la norma entri subito in vigore.
E’ introdotto nell’articolo 9 della Carta un terzo comma per cui, con tutela di paesaggio e patrimonio storico-artistico, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. E’ poi inserito un principio di tutela degli animali, demandando alla legge disciplina di forme e modi.
E’ stato poi modificato l’articolo 41 della Costituzione che regola l’esercizio dell’iniziativa economica. E’ stabilito che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi limiti ai già vigenti sicurezza, libertà e dignità umana.
E’ stato poi modificato il terzo comma, che riserva alla legge indirizzo e coordinamento dell’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui la legge statale disciplina forme e modi della tutela degli animali, applicata in base alle competenze delle Regioni.

I nuovi articoli della Costituzione
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Articolo 41 
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla saalute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali  e ambientali
 
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