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Dichiarazioni Omofobe. Sentenza della Corte europea legittima azioni associazioni
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Articolo di Sara Astorino
24 giugno 2020 10:42
 
Nel mese del pride vogliamo parlare di una sentenza, risalente all'Aprile 2020, che costituisce un altro passo in vanti nella battaglia contro le discriminazioni bastate sull'orientamento sessuale.
Parlare di questa sentenza assume particolare importanza non solo perchè al momento in Italia si sta discutendo della Legge sull'omotransfobia
ma anche perchè su youtube si trovano video, in con cui questa Legge viene descritta in maniera difforme dalla realtà, creando ulteriore confusione e discriminazione.

Perchè questa sentenza
Leggiamo il dispositivo della stessa.
Emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa nella causa C-507/18 in data 23 Aprile 2020 ha stabilito che “Le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un’influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro. In un simile caso, il diritto nazionale può prevedere che un’associazione sia legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, anche se un individuo leso non è identificabile”

La portata di questa previsione è enorme soprattutto sotto due profili.
Il primo è un’analisi del diritto di esprimere la propria opinione e pensiero, ovvero questo diritto esiste e non può essere limitato ma non autorizza ad affermare liberamente, senza conseguenze, tutto ciò che il soggetto ritiene veritiero.
Il secondo, più rilevante, innanzi ad affermazioni denigratorie discriminatorie, ad agire può essere non solo il soggetto destinatario ma anche le associazioni che possono agire anche senza che il soggetto destinatario sia individuato o individuabile.

Cosa era successo
Nel corso di una trasmissione televisiva una persona affermava che non avrebbe assunto o si sarebbe avvalso, all’interno della propria impresa, della collaborazione di persone aventi un determinato orientamento sessuale.
Sebbene al momento della dichiarazione non erano in corso le procedure per l’assunzione di nuovo personale, a parere della Corte vi è stata comunque la violazione della direttiva 2000/78.
Venuta a conoscenza della suddetta affermazione, un’associazione di avvocati che difende i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuate (LGBTI) ha convenuto in giudizio colui che aveva pronunciato la frase al fine di ottenere un risarcimento.
Il ricorso veniva accolto tanto in primo grado quanto in appello.
Veniva promosso, pertanto, dalla parte soccombente ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione che, in via pregiudiziale, si rivolgeva alla Corte di giustizia per chiedere chiarimenti sull’interpretazione della nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» contenuta nella direttiva «antidiscriminazioni».

La Corte di Giustizia, relativamente al diritto di parola o espressione, ha chiarito che la libertà d’espressione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può incontrare limitazioni, a condizione che queste siano previste per legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonché il principio di proporzionalità.
Ed ancora la Corte ha giudicato che la direttiva «antidiscriminazioni» autorizzi e legittimi un’associazione, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, ad “avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi della direttiva in parola, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa”.

Appare evidente l’importanza di una tale decisione sia per i motivi sopraesposti ma anche per il precedente fondamentale che crea.
Le associazioni, il cui statuto lo consenta, possono, tenuto conto delle singole direttive, agire, anche autonomamente ovvero senza dover rappresentare il soggetto leso, per richiedere il risarcimento del danno.

 
 
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