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Coronavirus. Consumatori e non solo: le disposizioni del decreto legge 19/2020 in vigore da oggi
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Articolo di Rita Sabelli
26 marzo 2020 9:58
 
In vigore da oggi 26 marzo il decreto legge 19/2020 che nell’ambito delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-1 sostituisce, aggiornando il quadro normativo, il decreto legge 6/2020 dal quale sono scaturiti tutti i provvedimenti contenitivi emanati fino ad oggi con vari DPCM, che rimangono in vigore fino alla loro scadenza.

In pratica col Dl 19/2020 viene adottata una nuova “base” per tutti i provvedimenti futuri di contenimento. Oltre a fare un richiamo alle normative ancora vigenti il decreto quindi stabilisce principi generali per prossimi provvedimenti e, in più, fissa le sanzioni applicabili ai casi di violazione dei limiti.

Alcune di queste sanzioni, quelle amministrative che sostituiscono le sanzioni penali, si applicano anche alle violazioni commesse prima di oggi.

Vediamo i dettagli.
NUOVO RIFERIMENTO PER FUTURI PROVVEDIMENTI CONTENITIVI
Da dire innanzitutto che viene confermata la validità fino alla loro scadenza delle misure fissate da decreti ed ordinanze emanati fino ad oggi ai sensi del 6/2020 e dai DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020. Le altre misure ancora vigenti continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Stante questo viene stabilito che da oggi, ed evidentemente per il periodo successivo al 3 Aprile, le misure contenitive potranno essere fissate da altri DPCM, su specifiche parti del territorio nazionale oppure sulla totalita' di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

I DPCM potranno essere emanati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

In casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure possono essere adottate dal Ministro della salute con provvedimenti validi fino all’emanazione del Dpcm.
Stessa cosa le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso.
I Sindaci invece non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Queste le misure adottabili:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dallalegge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previaassunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.

Per la durata dell'emergenza, fino al 31 luglio, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita'.

SANZIONI 
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita'.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

Per chi viola il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus”, salvo che il fatto costituisca reato (ai sensi dell’art. 452 del codice penale o comunque piu' grave reato), e’ applicabile l'arresto da 3 mesi a 18 mesi con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Nei casi sopra elencati relativi alle attività commerciali e di impresa, vedi lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente. irrogata, in sede di sua esecuzione.

Le disposizioni suddette, quando prevedono la sostituzione di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del Dl 19, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'.
 
 
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