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Cambio di sesso: la tutela che viene dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo
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Articolo di Sara Astorino
20 novembre 2019 12:22
 
Questa settimana per la rubrica legalità affronteremo un argomento molto delicato: quello del cambio di sesso.
Non lo faremo, almeno per il momento, studiando la Legislazione Italiana ma analizzando, sebbene brevemente, come viene visto ed anche disciplinato il cambio di sesso in alcuni paesi europei per poi concentrare l'attenzione sulla Corte Europea e sulle sanzioni, applicate anche all'Italia, in caso di mancata o non adeguata tutela.
Partiamo col dire che non esiste una norma cui ispirarsi che indichi o dia traccia di come deve essere scritta e/o applicata una Legge sul cambio di sesso.
Di proposte, non solo a livello europeo, ne sono state fatte tantissime ma purtroppo mai nessuna legge ha visto effettivamente la luce.
Non esiste oggi una Legge che non solo disciplini l'iter per cambiare il proprio sesso in maniera univoca in tutta Europa ma che spieghi in maniera chiara e limpida quelli che sono i diritti spettanti alla persona.
Non parlo del diritto di cambiare la propria posizione anagrafica, può sembrare una schiocchezza ma l'Italia è stata condannata proprio per questo motivo, ma anche dei diritti connessi alla reversibilità, all'eredità, alla possibilità di sposarsi anche se il percorso non è stato cambiato.
In realtà analizzando il materiale disponibile emerge piuttosto chiaramente che il percorso psicologico e giuridico per cambiare sesso, non solo in Italia ma in tutta Europea, è un percorso ad ostacoli.
Sembra che quasi tutto sia fatto non per aiutare ad elaborare un percorso lungo e difficile, soprattutto sul piano emotivo e psicologico, ma per svilire e scoraggiare.
Dati alla mano si osserva che in 19 paesi europei tra i requisiti richiesti per cambiare sesso, e più specificatamente per cambiare l'indicazione del genere sui documenti, occorre obbligatoriamente sottoporsi ad un'operazione chirurgica.
Ed ancora, cosa ben peggiore ed assolutamente incondivisibile, in alcuni paesi non solo si richiede per un cambio anagrafico di operare il cambio di sesso ma si chiede anche di sterilizzarsi. Per tale ragione la Corte Europea dei diritti dell'uomo di strasburgo ha condannato la Francia.
Fino al 2013 in Svezia e fino al 2014 in Norvegia la sterilizzazione era esplicitamente prevista come condizione!
In Italia, invece, sempre e solo grazie all'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2015, che si sostituisce al dormiente Legislatore, è stato stabilito che per cambiare genere all'anagrafe non è necessario alcun trattamento chirurgico.
Sempre la Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2017 ha stabilito che “ si può ottenere il cambio di sesso anche senza alcun intervento chirurgico sebbene resti fondamentale un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
Nel 2009 la stessa decisione fu presa in Austria e nel 2011 anche in Germania.
Purtroppo in moltissimi paesi la sterilizzazione è prevista come condizione per ottenere il cambio di sesso anche soltanto a livello anagrafico.
Tra questi paesi ricordiamo: Bulgaria, Cipro, Finlandia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia.
La sanzione inflitta alla Francia, come esposto in precedenza, non impone ai paesi predetti di cambiare le proprie leggi ma certamente le sanzioni continueranno ad essere inflitte poiché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che il diritto all’identità di genere rientra a pieno titolo nella tutela prevista dall’articolo 8 della CEDU, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce il rispetto della vita privata e familiare.
La Corte europea dei diritti umani ha di fatto stabilito che le autorità devono consentire agli individui di sottoporsi agli interventi chirurgici per la riattribuzione di genere; devono riconoscere legalmente l’avvenuto cambio di genere e il diritto di sposare una persona del sesso opposto.
La Corte europea, tenendo conto anche della necessità di un’interpretazione dinamica ed evolutiva dell’articolo 8, riconosce il diritto di un transessuale al cambiamento di sesso e di avvalersi pienamente dello sviluppo della propria personalità.
Sul piano internazionale, si ricorda che è stato già riconosciuto che la transessualità è una situazione che giustifica trattamenti medici al fine di aiutare le persone interessate.
Le decisioni prese dalla Corte Europea nonché sul piano internazione spingono a credere che tutte le leggi nazionali, prima o dopo, dovranno ispirarsi all'interpretazione dell'art. 8 al fine di evitare l'applicazione di pesanti sanzioni.
Speranza di chi scrive è che proprio l'interpretazione della Corte Europea, sebbene ancora non analizzi nel dettaglio e sotto ogni sfaccettatura la questione, possa essere presa come linea guida per una legislazione, anche europea e non solo statale, finalizzata a disiplinare in maniera univoca e lineare i diritti di chi decide di cambiare, anche solo anagraficamente, il proprio sesso.

Una versione di questo articolo è stata pubblicata su BL Magazine che ringraziamo
 
 
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