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Bonus Vacanze: siamo sicuri che sia un vantaggio?
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Articolo di Sara Astorino
1 luglio 2020 0:14
 
Il c.d. Bonus vacanze fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio”, articolo 176 del DL n. 34 del 19 Maggio 2020. Lo stesso prevede un contributo fino ad € 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. La richiesta può essere avanzata da oggi, 01 Luglio, sino al 31 Dicembre 2020.
Fermandoci qui parrebbe tutto molto semplice e molto bello.
Sin da subito, tuttavia, arrivano i ma.
Come si fa ad ottenere il bonus?
Per poter richiedere, sperando di ottenerlo, il suddetto bonus occorre utilizzare l'App IO Italia.
Il primo rilievo che deve essere fatto, almeno a parere di chi scrive, è che, per una questione di coerenza, tutti quelli che si sono rifiutati di scaricare ed utilizzare l'app Immuni dovrebbero evitare di scaricare la predetta app.
Le richieste di informazioni sono sostanzialmente le stesse ergo risulta difficile, per chi scrive, comprendere perchè un'app può essere scaricata ed un'altra no.
Perchè una viola la privacy e l'altra no.
Altro rilievo è che secondo il sito, il bonus potrebbe essere richiesto anche tramite la predetta app.
Tuttavia le uniche informazioni presenti su un sito ufficiale affermano “Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee. Se non hai la tua identità digitale richiedila (SPID e CIE 3.0)”
Al momento, quindi, non è corretto affermare che sarà sufficiente scarica un'app, con tutte le conseguenze in punto di privacy, per ottenere il bonus.
Ne si può affermare semplicisticamente che la procedura è semplice.
Scaricare un'app o ottenere un'identità digitale sono procedimenti differenti che rispondono a dinamiche, tempistiche e difficoltà diverse.

Chi ha diritto ad ottenere il bonus?
La prima limitazione sui soggetti che possono ottenere il suddetto bonus è stata indicata in precedenza.
Un solo soggetto per nucleo familiare.
La seconda limitazione è il quantum ovvero il bonus non è per tutti pari ad € 500.
Esiste differenza tra dire che il bonus ha valore di € 500 oppure dire che può arrivare ad € 500!
La terza limitazione, sempre presentata nel sito precedentemente indicato, è che “potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.”
Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica, DSU, che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
L'importo del bonus, quindi, sarà modulato in base ai componenti del nucleo familiare.
Spetteranno 500 euro alle famiglie composte da tre o più persone, saranno € 300 per i nuclei composi da due persone ed € 150 per il nucleo composto da una sola persona.
Credo che la conclusione sia ovvia… bastano ad una persona 150,00 euro per fare una vacanza?
Francamente direi di no soprattutto se si tiene conto che nel periodo estivo, mettiamo il mese di agosto, anche andando in vacanza in una località balneare poco conosciuta, i prezzi delle camere d'albergo oppure delle case vacanze sono esorbitanti.
Ma non finisce qui....

Quando si riceve il bonus?
In due momenti diversi.
Una prima parte, pari al 80 %, viene erogato subito e costituisce una forma di sconto sul pagamento dovuto alla struttura turistica.
Struttura turistica che NON riceve moneta sonante ma che recupererà la somma sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione in un secondo momento.
Una seconda parte, pari al rimanente 20 %, verrà ricevuto sotto forma di detrazione d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi del 2021.

Il bonus è liberamente utilizzabile?
La risposta è: non del tutto.
Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto.
Deve essere speso in un’unica soluzione, presso una sola struttura turistica ricettiva italiana.
Il soggiorno o servizio turistico deve essere documentato da fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale, in cui sia indicato il codice fiscale della persona che usufruisce dello sconto.
Ed il pagamento del soggiorno deve avvenire senza ausilio, intervento o intermediazione di portali o piattaforme diversi da agenzie di viaggio o tour operator.

Da ultimo rimane da porsi la domanda più importante.
Le strutture turistiche accettano il bonus?
Sui social network in questi giorni ci sono molte lagnanze sul punto.
Pare che, eccezion fatta per alcuni, il bonus non venga accettato.
Il decreto, infatti, non ha posto alcun obbligo a carico della struttura turistica che, quindi, ha pieno titolo a rifiutarlo.

Cosa devono fare le strutture turistiche che accettano il bonus?
Quando arriva un ospite in possesso del bonus vacanze che deve effettuare il pagamento, l’operatore della struttura turistica dovrà riconoscere immediatamente l’80% del bonus (sconto) in fattura o ricevuta.
In un secondo momento potrà richiedere il rimborso dell’importo.
In che modo possono ottenere il rimborso dello sconto?
Tramite sgravio fiscale da ottenere utilizzando due modalità.
La struttura potrà ricorrere alla compensazione.
Compensazione che si otterrà, senza limiti di importo, tramite il modello F24 per il pagamento di tutti i tributi e i contributi che possono essere versati in F24.
La seconda modalità è quella della cessione a terzi.
Il credito d'imposta potrà essere ceduto a banche, istituti di credito anche in maniera parziale.
Alla luce di quanto detto non credo che questo bonus vacanze costituisca un gran risultato, ne credo che sia risolutivo o capace di incidere sulla scelta di una famiglia di andare in vacanza o meno.
Al momento vi è ancora troppa confusione circa le modalità per poter accedere allo stesso e non essendo le strutture obbligate ad accettarlo non è detto che, una volta ottenuto, questo sia spendibile.

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