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Aggiungersi il cognome della madre. Perché e come. Riscatto contro umiliazione civica e umana della donna
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7 giugno 2022 10:10
 
La sentenza della Corte Costituzionale (CC 131/2022) con cui è stabilita l’illegittimità che, in una coppia, il cognome del nato debba essere quello del padre che riconosce il figlio, ha aperto uno squarcio nella cultura e nel diritto dominante.
Anche in mancanza di normativa specifica, dal 1 giugno 2022 ogni Comune deve rispettare la volontà dei genitori o procedere d’ufficio al doppio cognome in assenza di decisione degli stessi.
Chi ha già il cognome paterno (o materno) non potrà però farsi attribuire quello dell’altro genitore (la sentenza CC esclude retroattività alla decisione).

Come si può, per chi ha già già solo un cognome (essenzialmente paterno), aggiungere anche quello materno?

Perché aggiungere il cognome materno
Le motivazioni sono ovviamente soggettive (1). Noi, spronati e ottimisti rispetto alla sentenza CC, abbiamo valutato questa possibilità come forma di riscatto per l’umiliazione (di fatto: annientamento) civica ed umana subita a suo tempo da nostra madre.

Come aggiungere il cognome materno
Il consiglio è di affiancare da subito il cognome materno a quello paterno. Non ha valenza legale e non è illegale (come le varie Franca che sui documenti sono Francesca, o Gianni/Giovanni). E’ un messaggio che, per esempio, porterebbe a spiegare a chi già ci conosce le motivazioni di questa nostra aggiunta e, volendo, evidenziare quanto in linguaggi, pensieri e azioni prevede solo il maschile e non anche il femminile o una esplicita neutralità (2).

Aggiunta cognome materno: procedura legale
Per chi volesse “andare più a fondo” c’è la procedura amministrativa che, non esistendo un diritto soggettivo ma un interesse legittimo al cambio di nome/cognome, è una concessione del prefetto a specifica domanda (3).

La novità della sentenza della Corte Costituzionale
Per cambiare il proprio nome e/o cognome dovrebbe esserci un interesse concreto e meritevole che non contrasti con l’interesse pubblico. La decisione spetta al prefetto. Per rafforzare la propria richiesta si aggiunge anche il fatto che le motivazioni che ognuno adduce seguono lo stesso orientamento che ha mosso la Corte Costituzionale a delegittimare la precedente normativa. Autorevole riferimento, no?


La procedura amministrativa per aggiungere il cognome materno
La procedura è semplice e poco costosa, potendo anche procedere senza l’ausilio di un avvocato.

Occorre essere cittadini italiani e maggiorenni (per i minorenni, la domanda deve essere fatta da entrambi i genitori o dal tutore legale). I residenti all’estero si devono rivolgere al consolato.

Presentazione richiesta
La richiesta, in bollo, va presentata al prefetto della propria provincia di residenza o della provincia dove è depositato il proprio atto di nascita. Presentazione di persona o tramite raccomandata A/R o pec. Alla richiesta si può allegare la necessaria documentazione esplicativa.
Se vi sono motivi ostativi all’accoglimento, il prefetto concede 10 giorni di tempo per osservazioni e integrazioni.

Affissione della richiesta nell’albo pretorio del Comune
Qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso. Alcune differenze per nati e/o residenti all’estero (4) .
Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessare al cambiamento richiesto) il sunto della domanda. Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione. L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.

Concessione del cambio
Trascorso questo termine di 30 giorni senza che sia proposta opposizione, il comune invia alla Prefettura competente un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento richiesto. Che, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Durata del procedimento
Di regola, il procedimento amministrativo deve essere concluso entro 120 giorni.

Ricorso contro non accoglimento
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar (tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni dalla notifica (è obbligatorio avvalersi di un avvocato).

Conseguenze del cambio cognome
Il decreto che autorizza la modifica deve essere, da parte dell’interessato, trascritto e annotato presso gli Uffici di stato civile del Comune di residenza. Gli effetti ricadranno su atto di nascita, atto di matrimonio, atto di nascita di chi ha derivato il cognome (per minorenni c’è automatismo, i maggiorenni hanno un anno di tempo per dichiarare al comune di nascita che vogliono conservare il cognome originario).
Da rifare: carta identità, passaporto, patente, codice fiscale.
Da aggiornare o rifare: conto bancario, utenze, spid, etc.
Opportuno rettificare: titoli di studio, contratto di lavoro, tessere varie.
I diritti ereditari non subiscono conseguenze.


1 – per esempio, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale o per motivi religiosi.
2 – si pensi all’espressione – molto codificata - “diritti dell’uomo” e non “diritti umani” o “… dell’essere umano”.
3 – d.P.R. n. 396/2000, così come modificato dal DPR n.54/2012 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), che le dedica gli articoli da 89 a 94.
4 - Se si è nati e residenti all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede; se residenti all’estero, ma nati in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita; se si è nati all’estero, ma residenti in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
 
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