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 ITALIA - ITALIA - Fecondazione. Corte Costituzionale: non e' reato selezionare gli embrioni
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Notizia 
11 novembre 2015 14:28
 
Nuova bocciatura, stavolta parziale, della Legge 40 sulla fecondazione assistita da parte della Corte costituzionale. I giudici della Consulta, con una sentenza depositata oggi, hanno dichiarato illegittimo l'articolo della legge in cui si contempla "come ipotesi di reato" la condotta di "selezione degli embrioni "anche nei casi in cui questa sia "esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravita'" stabiliti con la legge sull'aborto e "accertate da apposite strutture pubbliche".
La Consulta ha dunque ritenuto fondata una delle questioni sollevate dal tribunale di Napoli: la decisione dei giudici e' legata alla sentenza che la stessa Corte ha emesso nei mesi scorsi, in cui ha bocciato la Legge 40 nella parte in cui non consentiva il ricorso alle tecniche di procreazione assistita a quelle coppie feritili portatrici, pero', di malattie genetiche, e cio' "al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro" proprio per il "criterio normativo di gravita'". Dunque, "quanto e' divenuto cosi' illecito, per effetto della suddetta pronuncia additiva - si legge nella sentenza n. 229 depositata oggi - non pu' per il principio di non contraddizione essere piu' attratto nella sfera del penalmente rilevante". E' quindi, "in questi esatti termini e limiti" che va letta la pronuncia di illegittimita' resa nota oggi.
La Consulta ha invece dichiarato non fondata la seconda questione di legittimita' sollevata dal tribunale di Napoli, e riguardante la sanzione penale prevista per le condotte di "soppressione" di embrioni. "La discrezionalita' legislativa circa l'individuazione delle condotte penalmente punibili - si spiega nella sentenza depositata oggi - puo' essere censurata in sede di giudizio di costituzionalita' soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto od arbitrario, cosi' da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: nel caso in esame, deve escludersi che risulti per tali profili censurabile la scelta del legislatore del 2004 di vietare e sanzionare penalmente la condotta di soppressione di embrioni, ove pur riferita agli embrioni che, in esito a diagnosi di preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica". Infatti, anche con riguardo a questi embrioni, "la cui malformazione non ne giustifica, solo per questo un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani creati in numero superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto", si prospetta, sottolinea la Corte, "l'esigenza di tutelare la dignita' dell'embrione alla quale non puo' parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione", poiche' l'embrione "non e' certamente riducibile a mero materiale biologico". Quindi, "il vulnus alla tutela della dignita' dell'embrione, ancorche' malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione", secondo i 'giudici delle leggi', "non trova giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista". Questa norma non contrasta, conclude la Consulta, ne' con il "diritto di autodeterminazione" ne' con i parametri europei poiche' "il divieto di soppressione dell'embrione malformato non comporta l'impianto coattivo nell'utero della gestante".
 
 
 
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