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 ITALIA - ITALIA - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita - Gazzetta Ufficiale n.45 del 24-2-2004
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Normativa 
26 febbraio 2004 18:19
 

LEGGE 19 Febbraio 2004, n.40
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.(GU n. 45 del 24-2-2004)
testo in vigore dal: 10-3-2004


CAPO I PRINCIPI GENERALI


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito
il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilita' o infertilita'.



Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.






Art. 2.
(Interventi contro la sterilita' e la infertilita).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, puo' promuovere ricerche sulle
cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni
della sterilita' e della infertilita' e favorire gli interventi
necessari per rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo'
incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di
crioconservazione dei gameti e puo' altresi' promuovere campagne di
informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilita' e della
infertilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima
di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.






Art. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della
sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n.
405 (istituzione dei consultori familiari) come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla
maternita' ha come scopi;
a) l'assistenza psicologica e sociale per la
preparazione alla maternita' ed alla paternita'
responsabile e per i problemi della coppia e della
famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per
conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e
da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel
rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica
degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto
del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a
promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i
metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai
problemi della sterilita' e della infertilita' umana,
nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione
e l'affidamento familiare.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere
impiegate negli anni seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati dalle
regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di
comuni direttamente o attraverso altre forme da essi
stabilite.
Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si
provvede per il medesimo anno finanziario mediante
riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".




CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE


Art. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e'
consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque
circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate
documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di
infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate
in base ai seguenti principi:
a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un
grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.






Art. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie
di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta'
potenzialmente fertile, entrambi viventi.






Art. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in
ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui
all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili
effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilita' di
successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle relative
conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.
Alla coppia deve essere prospettata la possibilita' di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla
procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al
presente comma e quelle concernenti il grado di invasivita' delle
tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite
per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il
formarsi di una volonta' consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi
economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture
private autorizzate.
3. La volonta' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita e' espressa per iscritto
congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo
modalita' definite con decreto dei Ministri della giustizia e della
salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tra la manifestazione della volonta' e
l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non
inferiore a sette giorni. La volonta' puo' essere revocata da
ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento
della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura puo' decidere di non procedere alla
procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di
ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia
motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con
chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.



Note all'art. 6:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184. e successive
modificazioni, concerne: "Diritto del minore ad una
famiglia".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".






Art. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita', e previo parere del Consiglio superiore di sanita',
definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti
l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le
strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre
anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure di cui al comma 1.




CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO


Art. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli
riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere
alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.






Art. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternita'
e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso
e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione di
disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di
cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta'
di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di
gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il
nato e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne'
essere titolare di obblighi.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2)
del codice civile, e' il seguente:
"L'azione per il disconoscimento di paternita' del
figlio concepito durante il matrimonio consentita solo nei
casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo
compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno
prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto
da impotenza, anche se soltanto di generare;".
- Il testo dell'art. 263 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 263 (Impugnazione del riconoscimento per difetto
di veridicita). - Il riconoscimento puo' essere impugnato
per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento,
da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia
interesse.
L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione.
L'azione e' imprescrittibile".
- Il testo dell'art. 30 comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e' il
seguente:
"1. La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o
dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non
essere nominata.".




CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATEALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONEMEDICALMENTE ASSISTITA


Art. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono
realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle
regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni
e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.






Art. 11.
(Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso
l'Istituto superiore di sanita', il registro nazionale delle
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le
informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la
pubblicita' delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche
e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire
agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di
sanita' i dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15
nonche' ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle
funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorita'
competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




CAPO V DIVIETI E SANZIONI


Art. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5,
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i
cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso
sesso o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si
avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In
caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
senza avere raccolto il consenso secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui
all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di
maternita' e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con
la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito,
altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le
tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla
struttura al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai
sensi del presente articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di
piu' violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione puo' essere revocata.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 76, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), e' il
seguente:
"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso".




CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE


Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'
consentita a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei
gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione
degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa
e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze
aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.






Art. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su
loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da
trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi
precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da 50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.



Nota all'art. 14:
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, concerne: Norme per
la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione
volontaria della gravidanza".




CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute
in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
sull'attivita' delle strutture autorizzate, con particolare
riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1,
presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento
sull'attuazione della presente legge.






Art. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie
ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure per
l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di
coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda
unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di
personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale
dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al
di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione
agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle
procedure e delle attivita' specificatamente e necessariamente
dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente
assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente
l'intervento.






Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Ministro
della sanita' del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica
degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonche', nel rispetto delle
vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso
alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli
embrioni. La violazione della disposizione del presente comma e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000
euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore
di sanita', definisce, con proprio decreto, le modalita' e i termini
di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.



Nota all'art. 17:
- L'ordinanza del Ministro della sanita' del 5 marzo
1997, concerne: Divieto di pratiche di clonazione umana o
animale".






Art. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5,
presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per le
tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e'
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 47):
Presentato dall'on. Giorgetti il 30 maggio 2001.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 28 giugno 2001 con parere delle
commissioni I, II, V e Parlamentare per questioni
regionali.
Esaminato dalla XII commissione, il 29 novembre 2001,
30 gennaio 2002, 13, 14, 20, 21 e 28 febbraio 2002, 13, 20,
21, 25 e 26 marzo 2002.
Relazione scritta presentata il 26 marzo 2002 (atto n.
47, 147, 156, 195, 406, 562, 639, 676, 762, 1021, 1775,
1869, 2042, 2162, 2465, 2492/A - relatore on. Bianchi).
Esaminato in aula il 27 marzo 2002, 11, 12 giugno 2002
e approvato il 18 giugno 2002 in un testo unificato con gli
atti numeri 147 (Ce' ed altri), 156 (Burrani Procaccino),
195 (Cima), 406 (Mussolini), 562 (Molinari), 639 (Lucchese
ed altri), 676 (Martinat ed altri), 76 (Angela Napoli),
1021 (Serena), 1775 (Maura Cossutta ed altri), 1869
(Bolognesi e Battaglia), 2042 (Palombo ed altri), 2162
(Deiana ed altri), 2465 (Patria e Corsetto), 2492 (Di
Teodoro).
Senato della Repubblica (atto n. 1514):
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in
sede referente, il 25 giugno 2002 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 12ª commissione il 31 luglio 2002; 4,
11, 13, 19, 20, 25 e 27 febbraio 2003; 11, 13, 18, 20 e 25
marzo 2003; 2, 3, 8, 9 10 e 16 aprile 2003; 6, 8, 14, 15 e
29 maggio 2003; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24 e 25 giugno
2003; 2 e 9 luglio 2003.
Relazione scritta annunciata il 23 settembre 2003 (atto
n. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521,
1715, 1837 e 2004-A/bis - relatore sen. Del Pennino).
Esaminato in aula il 24, 25 e 30 settembre 2003; 1 e 2
ottobre 2003; 3, 4, 10 dicembre 2003 e approvato con
modificazioni, l'11 dicembre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 47, 147, 156, 195, 406, 562,
639, 676, 762, 1021, 1775, 1869, 2042, 2162, 2465, 2492-B):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 12 dicembre 2003 con parere delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla XII commissione, il 13, 14 e 15 gennaio
2004.
Esaminato in aula il 19 e 20 gennaio 2004 e approvato
il 10 febbraio 2004.





 
 
 
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