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salute: accesso a PMA omologa
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Lettera 
4 novembre 2016 0:00
 
Vorrei sapere cortesemente:
1) i tentativi di PMA nelle strutture pubbliche sono al massimo 3: il medico può rifiutarsi di far sottoporre la paziente ai tentativi successivi al primo fallito e qual è la normativa che supporta tale facoltà?
2) con il decreto del febbraio 2016 la Regione Lazio ha fissato le tariffe per i trattamenti di PMA e stabilito le regole di accesso ai Centri PMA pubblici, tra cui il limite del 43° anno d'età: questo decreto è retroattivo? Una paziente che supera il requisito anagrafico, ma già con cartella clinica aperta presso il Centro pubblico al momento dell'emanazione del decreto, può comunque continuare ad essere assistita per i tentativi successivi?
Vi ringrazio
Danilo, da Roma (RM)

Risposta:
1 - e' la vigente legge nazionale.
2 - crediamo di si'. Ma in teoria, perche' va verificata la prassi e la regolamentazione regionale specifica, contro la quale, se ci sono solo interpretazioni e non norme precise, non e' escluso che si possa fare ricorso al Tar.
 
 
 
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