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Il Codice penale olandese punisce l'interruzione volontaria della vita del paziente
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Lettera 
22 aprile 2006 0:00
 
Leggo sul sito Vivere&Morire che "Per quanto riguarda l'eutanasia attiva volontaria (ovvero, quando una persona provoca direttamente e consapevolmente la morte di un'altra persona su sua richiesta), questa e' ammessa solamente in Belgio ed in Olanda".
Mi spiace, ma quanto asserito non corrisponde al vero: "Nei Paesi Bassi «eutanasia» significa interruzione volontaria della vita del paziente, su sua richiesta, da parte di un terzo. In questo senso l'eutanasia era, ed e' tuttora, illegale, nei Paesi Bassi, in base all'articolo 293, paragrafo l, del codice penale olandese che affer­ma «chi di proposito mette fine alla vita di un altro su sua esplici­ta e seria richiesta viene punito con il carcere fino a un massimo di dodici anni o con una pena pecuniaria della categoria 5» (ovve­ro una multa non eccedente i 45.000 euro). Inoltre, l'articolo 294, paragrafo 2, recita: «Chi espressamente assiste un altro nel suici­dio o gliene procura i mezzi, viene punito, nel caso che il suicidio si verifichi, con il carcere per un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria di categoria 4 (ovvero non eccedente gli 11.250 euro)». L'articolo 294, paragrafo 2, si applica al SMA.
La pratica dell'eutanasia & la sua base legale
Nel 1994, un'inchiesta nazionale sulle decisioni mediche nella fase terminale della vita, suscito' un dibattito politico che condus­se ad alcuni cambiamenti legislativi. Per una modifica alla legge sul trattamento dei cadaveri, fu necessario introdurre anche la cosiddetta «procedura di segnalazione e controllo-eutanasia». Secondo tale procedura, i medici che avevano praticato un'euta­nasia o un SMA dovevano compilare un modello (che riprende­va i criteri di diligenza) e inviare un rapporto alla procura. Da parte sua, il procuratore generale adottava la politica di non per­seguire chi avesse correttamente riferito e praticato quegli atti secondo i requisiti di diligenza.

Risposta:
Ringraziamo del suo precisissimo rilievo, che pero' non ci risulta del tutto aggiornato. Gli articoli 293 e 294 del codice penale olandese sono infatti stati modificati da una legge entrata in vigore il 1 aprile 2002 (Legge sull'interruzione della vita su richiesta e suicidio assistito). Agli articoli da lei citati e' stato infatti aggiunto quanto segue (Capitolo 4, Sezione 20):
Art. 293, paragrafo 2: "Il fatto a cui si riferisce il primo paragrafo non e' punibile se praticato da un medico che soddisfa i criteri di cui alla Sezione 2 della Legge sull'interruzione della vita su richiesta e suicidio assistito, e se il medico ne da informazione al necroscopo municipale come da Sezione 7, sottosezione 2 della Legge sulla tumulazione e la cremazione".
Art. 294, paragrafo 2: "... L'articolo 293, secondo paragrafo, si applica mutatis mutandis"
Se avesse altri rilievi, o se avessimo frainteso la sua precisazione, la invitiamo a riscriverci.
 
 
 
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