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Ancora a proposito della legge olandese sull'eutanasia
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Lettera 
26 aprile 2006 0:00
 
Apprezzo l'esaustivita' del vostro sito e, proprio per questo ho ritenuto doveroso intervenire.
Piergiorgio
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Art. 294.
I. Chi intenzionalmente istiga un' altra persona al suicidio e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione non superiore a tre anni o con un'ammenda di quarta categoria.
2. Chi intenzionalmente aiuta un' altra persona a commettere un suicidio, o gliene procura i mezzi, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione non, superiore a tre anni o con un'ammenda di quarta categoria. E applicabile per analogia il comma 2 dell'art. 293. Ne risulta che l'istigazione al suicidio, quando a essa fa seguito l'atto suicida, rimane illegale, mentre l'aiuto al suicidio e l'eutanasia possono non essere perseguibili penalmente. Questa non perseguibilita' e' sottoposta ad alcune condizioni:
a. in entrambi i casi, l'azione dev' essere compiuta da un medico;
b. egli deve rispettare un certo numero di criteri «di accuratezza» o «di rigore», come vengono chiamati (il termine usato nella versione in fiammingo della legge e' zorgvuldigheid; di una persona che e' accurata o coscienziosa i fiamminghi dicono che e' zorgvuldig);
c. egli deve comunicare immediatamente, senza compilare il certificato di morte, la causa del decesso al medico legale o a uno dei medici legali del Comune. La causa del decesso deve figurare in un formulario ad hoc, che dev'essere accompagnato da un rapporto motivato sul rispetto dei criteri di rigore o di accuratezza;
d. una Commissione regionale, dopo aver preso atto della documentazione trasmessa dal medico legale, deve verificare che il medico il quale ha praticato l'eutanasia o ha prestato la sua assistenza a un suicidio abbia agito con tutto il rigore richiesto. In tal caso, il pubblico ministero non viene informato. Se, invece, la Commissione ritiene che i criteri di rigore non siano stati rispettati, la documentazione viene trasmessa al pubblico ministero e all'ispettorato della Pubblica sanita'. Queste due istanze decidono allora se perseguire penalmente o meno il medico. I criteri di accuratezza o di rigore sono definiti dal capo II, art. 2, della legge.
Capo II. Criteri di rigore.
Art. 2.
Secondo i criteri di rigore previsti dall'art. 293, comma 2, del Codice penale, il medico deve:
a. aver acquisito la convinzione che la richiesta del paziente e' volontaria e frutto di una matura riflessione;
b. aver acquisito la convinzione che le sofferenze del paziente sono insopportabili e senza prospettive di miglioramento;
c. aver informato il paziente della sua situazione e delle sue prospettive;
d. essere giunto, insieme al paziente, alla convinzione che non esisteva altra soluzione ragionevole nella situazione in cui era venuto a trovarsi il paziente;
e. aver consultato almeno un altro medico indipendente, che ha visto il paziente e ha espresso per iscritto il suo giudizio sui criteri di rigore indicati nei punti da (a) a (d);
f. aver praticato! 'interruzione della vita o l'aiuto al suicidio con tutto il rigore medico richiesto.

Risposta:
Ringraziamo per la sua ulteriore precisazione, che pubblichiamo, e per il suo contributo che speriamo non ci voglia far mancare anche in futuro (sia esso in forma di lettera, articolo, o altro).
 
 
 
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