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29 settembre 2016 23:23 - Maurizio2811
Floris, nella sua trasmissione dimartedì sulla La7 del 27/09/2016 ha tirato fuori per la terza volta questo problema (l'aveva fatto anche la Gabanelli su Report in sintonia con tutte le pubblicità !?!). Nelle prime due volte è stata chiaramente una pubblicità in perfetta sintonia con tutte quelle che sono in giro. Questa volta si è ripetuto il solito bla, bla, bla, ma la rappresentante di ADUC ha finalmente chiarito che è possibile derogare all'obbligo dietro le condizioni che sappiamo. Finalmente un'altra voce che tenta di spezzare questo inganno (ha cominciato Confedilizia, il sito di Voltimum ed ora una associazione dei consumatori, ADUC, seppure molto sommessamente).
14 agosto 2016 5:38 - Maurizio2811
Virginio; è un po' forte dire che faccio delle "affermazioni forti". Io mi attengo semplicemente a delle constatazioni di carattere tecnico e di carattere normativo che queste direttive sembrano scavalcare in un sol colpo in una contraddizione totale, da cui il pensiero va ad una dubbia forzatura legislativa tutta italiana. In fin dei conti la direttiva europea da delle indicazioni sul come risparmiare energia, che possono essere accettate o no dai vari stati con le clausole sulla possibilità di deroga e tutta la campagna che è stata fatta su questa faccenda tende a convincere che questi lavori debbano essere fatti comunque in un inganno totale. Se poi qualcuno mi dimostra da tecnico e non da avvocato di parte, che le mie deduzioni sono errate, ben venga, sono sempre pronto ad imparare. Non sono un termotecnico qualificato, ma un normale utente con forti conoscenze tecniche; del resto per capire queste cose è più che sufficiente aver studiato fisica tecnica in un qualsiasi corso di ingegneria. Ho detto che le decisioni prese puntano ad ignorare tale faccenda attendendo gli eventi, quindi non vedo come io possa applicare quanto affermo. Per rifinire il mio concetto, nel caso che l'assemblea dia il via ai lavori e nel caso che poi sorgano dei problemi nell'esercizio di tali sistemi, mi domando chi sarà il responsabile che ne subirà le conseguenze. Non certo il politico che ha emanato tali direttive, in quanto sono presenti delle possibilità di deroga che evidentemente l'assemblea non ha considerato; non la ditta installatrice che ha semplicemente soddisfatto la richiesta di una "libera assemblea condominiale"; il cerino resta in mano all'amministratore che non ha illustrato tutti (dico tutti) gli aspetti di questa faccenda, o peggio ha detto che i lavori devono comunque essere fatti. La cosa che mi lascia basito è proprio il fatto che le associazioni dei consumatori tacciono, o addirittura si sono adeguati al coro generale che ha creato questo tormentone.
13 agosto 2016 19:55 - virginio6713
maurizio 2811 fa affermazioni forti.
desidero sapere se egli è un termotecnico qualificato e se ha già applicato quanto afferma
Desidero altresì conoscere il parere di Aduc in merito
grazie
10 agosto 2016 22:39 - Maurizio2811
Alessandro, resta comunque la possibilità di deroga conseguente alla affermazione che recita "nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali", indipendentemente dalla vetustà dell'edificio; se la centralina climatica è ben regolata e l'impianto non ha subito trasformazioni rispetto al progetto originale (i progetti fatti 50anni fa erano forse migliori di quelli odierni che, per mia constatazione, sono abbastanza superficiali), allora qualsiasi tecnico abilitato e onesto deve ammettere che non è possibile ridurre i consumi, cadendo nel "non efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali", come ben dice Confedilizia. In questo senso va intesa quella mia affermazione, convalidata da un semplice calcolo della "serva" fatto sul mio edificio, per cui è stato deciso di non muovere un dito in attesa degli eventi. La regione Lazio non si è espressa e nessun organo ufficiale sa dare indicazioni precise; quando arriveranno le multe, se arriveranno, allora passeremo la palla agli avvocati, decisi a non sottostare ad una imposizione che sa molto di corruttela operata da ditte principalmente del Nord Europa, non nuove a queste situazioni (vedi Siemens condannata per corruzione internazionale o lo scandalo Volkswagen che la dice lunga sul modo di agire di queste ditte, e noi abbiamo la nomina)
10 agosto 2016 16:46 - alessandro9300
Non posso che fare un plauso a Maurizio2811 per la chiarezza.
Purtroppo l'affermazione finale non è corretta o almeno è impraticabile.
Non si può in alcun modo affermare che "gran parte dell'Italia è esentata da questo obbligo".

Faccio un esempio:

Fase 1 - DIRETTIVA 2002/91/CE - 16 dicembre 2002 - rendimento energetico nell'edilizia riporta:
Articolo 6 - Edifici esistenti - Gli Stati membri provvedono affinché, allorché edifici .... subiscono ristrutturazioni importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Fase 2 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (recepimento) - Titolo I - PRINCIPI GENERALI - Art. 3. Ambito di intervento (modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 311 del 2006) prevedeva al comma 2: Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione (in pratica limitatamente a ristrutturazioni "importanti")

Fase 3 - La legge regionale Piemonte corrispondente, L.R.n.13 del 28/5/2007, ripete il concetto: ART. 2(Ambito di applicazione) 1. Agli edifici .... esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, ....

Fase 4 - Ecco che arriva la Delibera di Giunta Regionale Piemonte 4/8/2009, n. 46-11968 dove un bello spirito ha aggiunto: gli edifici esistenti ......... la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18.07.1991 ..... in ogni caso entro il 01.09.2012 (attenzione: "in ogni caso" !!!)

Comunque interpellato un avvocato esperto di diritto amministrativo: si potrebbe fare un ricorso al TAR in quanto la DGR eccede le leggi precedenti ? Risposta: certamente! ma se la sente ?

Quindi stessa risposta "gran parte dell'Italia è esentata da questo obbligo", ma chi se la sente ?
10 agosto 2016 4:07 - Maurizio2811
La cosa più importante di questo articolo è rappresentata dall'ultima frase, mai messa in evidenza come si dovrebbe: non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi, sproporzionati rispetto ai potenziali risparmi energetici. Ricordiamo che la direttiva europea si rivolge a tutti i paesi dell'UE, considerando che le modalità costruttive degli edifici e le condizioni climatiche del nord Europa sono completamente diverse da quelle del sud Europa e anche in Italia la situazione dei paesi in zona climatica F sono completamente diverse da quelli che si trovano in zona climatica A (per semplificare non si possono mettere sullo stesso piano un edificio di Aosta con un edificio di Lampedusa). Da questo punto di vista la precisazione suddetta assume una importanza vitale.
Ci sono due impedimenti tecnici da considerare; non è possibile diversificare le temperature degli appartamenti se questi non sono sufficientemente disaccoppiati termicamente; fino agli anni 80 l'impianto di riscaldamento prevedeva uguale temperatura in tutti gli appartamenti e quindi questo disaccoppiamento era irrilevante con una trasmittanza delle pareti divisorie che si aggira intorno ai 2 W/mqK quando va bene. Dopo tale data la normativa ha imposto una trasmittanza al massimo di 0,8 W/mqK e nel caso di impianti autonomi ancora più stretta. Quindi creando forti differenze tra appartamenti si innescherebbero notevoli furti di calore a tutto vantaggio di coloro che tengono spenti i propri radiatori. In questi edifici quindi, con la contabilizzazione che simula un impianto autonomo, si andrebbe fuori legge. Qualcuno ha detto che comunque la presenza di rubinetti permetterebbe di diversificare le temperature, ma bisogna considerare che in assenza di un vantaggio economico nessuno si sognerebbe di chiudere questi rubinetti; nei vecchi impianti la loro presenza poteva permettere di abbassare la temperatura in caso di patologie respiratorie, quindi in casi particolari che riguardavano la salute dei condomini; ciò avrebbe provocato un abbassamento di temperatura degli appartamenti adiacenti perfettamente sopportabili per i rapporti di buon vicinato, senza comunque che i vicini sopportassero un aggravio di spesa, cosa invece che accadrebbe nel caso di contabilizzazione.
Un secondo problema tecnico si presenta negli impianti a distribuzione verticale (che in genere coincidono con i casi detti sopra). Non esiste un modo metrologicamente legale per misurare i consumi. La normativa pretende che gli strumenti di misura abbiano una incertezza al massimo del 5% (che è poi la direttiva MID), mentre i sistemi a ripartizione hanno incertezze comprese tra il 4 e il 16%, tipicamente il 10%, come risulta da una indagine dell'ENEA e dello stesso MiSE; quindi con questi sistemi andiamo completamente fuori legge e se adottati possono portare a notevoli diatribe condominiali; inoltre non sono omologati, non sono omologabili e non sono verificabili; quindi non sapremo mai se stiamo pagando il giusto e nel caso di indicazioni di consumi anomali sarebbe impossibile reclamare o fare una verifica.
Veniamo alle successive voci "efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali"; se un condominio è ben bilanciato con una centralina climatica scrupolosamente regolata in modo da mantenere i 20+2 °C, media giornaliera imposta per legge, per qualunque condizione climatica, è impossibile risparmiare, a meno che qualcuno non spenga i suoi radiatori, ma questo urta con la precedente discussione sul disaccoppiamento tra appartamenti. Il risultato è che non si avrebbe nessuna diminuzione dei consumi e un aggravio dei costi sia per l'installazione, sia per la conduzione del sistema, andando in una efficienza addirittura negativa. Per esperienza personale già nella zona climatica D si va sicuramente in deroga, a maggior ragione nella C, B ed A; nella E Confedilizia Reggio Emilia già si è attivata per aiutare i condomini a decidere se il lavoro risulta conveniente mettendo a disposizione gratuitamente tecnici abilitati. Da tutto questo discorso si deduce che gran parte dell'Italia è esentata da questo obbligo, nel pieno rispetto della direttiva europea e mi dispiace che ADUC non prenda iniziative a tal riguardo in difesa dei consumatori.
9 agosto 2016 19:40 - lucillafiaccola1796
a forza di HAARP, scie chimiche e diavolerie del frassico americagne, non avremo più bsogno di riscaldarci, neanche in inverno, ma di rinfrescarci...a tutto ventilatore o aria condizionata fredda. Tranquilli...risprmieremo per il caldo e spenderemo per il freddo. ai gestori telefonici oops energetici ah ah ah non gliene frega, anzi!!!!
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