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Stupefacenti. Ministero Giustizia (in Gazzetta Ufficiale!) e DAP pubblicano testi errati della nuova normativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
9 giugno 2014 12:52
 
Il Dipartimento Politiche Antidroga (DPA) e il Ministero di Giustizia ignorano la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 che ha annullato le modifiche della cosiddetta legge Fini-Giovanardi all'art. 73 e alle tabelle del D.P.R. 309/1990, Testo Unico sugli stupefacenti. In fondo a questo articolo, riportiamo l'art. 73 effettivamente vigente, e le versioni errate pubblicate dal Governo.

Inizio segnalandovi il testo riportato sulla sezione normativa del DPA del D.P.R. 309/1990, e vi chiedo di leggerlo attentamente. Ebbene, come potrete constatare facilmente, il testo dell'art. 73 attualmente in vigore a seguito della sentenza della Consulta e del DL 36/2014, risulterebbe  in buona parte, secondo il DPA, quello introdotto dalla legge Fini-Giovanardi!

Un testo analogo è stato addirittura pubblicato dal Ministero di Giustizia in Gazzetta Ufficiale tre settimane fa (GU Serie Generale n.115 del 20-5-2014), come segnalato all'Aduc da Giulio Manfredi di Radicali Italiani. Infatti, il Ministero ha la facoltà di pubblicare i cosiddetti testi coordinati (che non hanno alcun valore di legge) per facilitare la lettura integrata delle varie modifiche che si sono susseguite. Ebbene, il testo coordinato del Ministero non solo non facilita alcunché, ma crea una pericolosissima confusione.

Si tratta di un clamoroso quanto allucinante ed inaccettabile errore degli Uffici governativi e dello stesso Ministero di Giustizia.
Il testo dell'attuale art. 73 è, invece, costituito da quello originario (concepito dalla L. 162/90, cosiddetta Jervolino-Vassalli, con le modifiche del referendum abrogativo del 1993) sul quale vanno inserite le modifiche della L. 79/2014 che riguardano il comma 5 e la reintroduzione del comma 5 bis.
Né il Ministero di Giustizia, né il DPA, né tanto meno altri Uffici Ministeriali competenti si sono premurati di pubblicare in rete il testo corretto, mantenendo, invece, quello che pare una vera e propria arlecchinata giuridica di cattivo gusto. Infatti, il Ministero di Giustizia ha pensato bene di riprodurre il testo sbagliato addirittura in Gazzetta Ufficiale!

La rappresentazione che il Governo (DPA e Ministero di Giustizia) offre della normativa vigente, in modo palesemente erroneo, appare gravissima forma (volontaria od involontaria) di disinformazione
, posto che è preciso dovere di un organo di spiccata emanazione governativa, soprattutto per questa specifica peculiarità, quella di fornire un'informazione aggiornata e corretta della modifiche legislative intervenute.

Ciò che maggiormente allarma e suscita "cattivi pensieri" in chi legge, è la circostanza che le note in calce alla norma riportate sotto i due testi del Governo danno atto dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma, che, invece, viene riprodotta sostanzialmente nella struttura non più vigente.
Viene proposto un comma 1 con una pena da 6 a 20 anni in luogo di quella da 8 a 20 anni (oltre multa) per le sostanze in tabella I.
Viene contemplato il comma 1 bis, che non esiste più e che è stato trasferito all'art. 75.
Viene indicato un comma 4° (che riguarda i medicinali previsti in tabella II sez. A,B,C, D ed è stato abrogato) e, quindi non c'entra nulla con il comma 4° che invece regola la disciplina penale delle sostanze inserite nelle tabelle II e IV e che prevede pene differenti.
Paradossalmente con questa assurda e superata formulazione testuale della norma rimarrebbero - addirittura - apparentemente escluse da qualsiasi forma di punibilità tutte le sostanze di cui alle tabelle II e IV, (in principal modo la cannabis), situazione che non ha alcun fondamento, proprio perché la sentenza della Consulta ha determinato il ripristino della Jervolino-Vassalli e, quindi, il regime della doppia autonoma punibilità della sostanze pesanti e delle sostanze leggere.
Invece assai strana appare la massima tempestività con cui il DPA riporta le novità introdotte dalla L. 79/2014 che converte il DL 36/2014 e cioè i commi 5 e 5 bis .

Che dire dunque di questa stupefacente (è proprio il caso di dirlo) scoperta? In primo luogo che taluno ha letto il testo legislativo "patacca" - perché di vera patacca giuridica si tratta - e naturalmente si è allarmato, perché una lettura del testo in rete, ripreso anche da altri siti (ad esempio si richiama il sito Medico e Leggi), nonché da alcune banche dati giuridiche, induce fuorviantemente a ritenere che l'intervento della Corte Costituzionale sia stato vanificato sul piano legislativo (con il Dl 36/2014), oppure si stato malamente interpretato dai commentatori.
In realtà, siamo dinanzi ad un fenomeno che pare difficile catalogare come un errore scusabile.
Esso è assai grave e si pone medianamente tra la cattiva gestione pubblica, per omissione dovuta da insipienza degli organi preposti e quella che taluno sospetta con una vera e deliberata disinformazione, tale intimorire i consumatori di cannabis.
Soffermandoci sul sito del DPA, osservo che non è assolutamente concepibile che un ente pubblico come quel Dipartimento, che si avvale di numerosi consulenti giuridici qualificati (e che si vanta di fornire informazioni costanti sul tema stupefacenti) non abbia sottoposto il testo pubblicato al controllo di nessuno di costoro ed abbia superficialmente diffuso in rete un testo normativo abrogato, spacciandolo per vigente. Per non parlare del Ministero di Giustizia...

Che una minima verifica sia stata operata deriva, infatti, dalla serie di note in calce che danno atto dell'abrogazione degli artt. 4 bis e 4 vicies DL 272/2005, e dalla rapidissima correzione del comma 5 e del comma 5 bis (introdotti dal DL 36/2014). E' allora spontaneo domandarsi: perché mai i vari commi dichiarati incostituzionali non sono stati sostituiti con quelli realmente vigenti, mentre l'attività integrativa normativa di questo governo - che gestisce in prima persona il DPA - è, invece, stata operata subito?

Non sono un complottista, ma diceva un signore che rispetto agli attuali era certamente un gigante: "a pensare male si fa peccato, ma....".
Attendiamo dagli organi competenti una pronta e chiara risposta - senza se e senza ma - su questa imbarazzante gaffe, la cui natura colposa o dolosa è tutta da chiarire e deve essere chiarita per la portata esterna di una simile notizia giuridica, indirizzata non solo agli addetti ai lavori, ma anche ad una platea di persone (tante) interessate dall'evoluzione legislativa in tema di stupefacenti.
E qualcuno (o più di uno), possibilmente, non l'ultima ruota del carro, ritengo dovrà assumersi le responsabilità di questo pasticciaccio, che si pone come il naturale proseguimento della Fini-Giovanardi.

Nel frattempo il sito del DPA e la Gazzetta Ufficiale riportano testi errati. Per quanto ancora?


Art. 73 realmente vigente Art. 73 secondo il DPA Art. 73 secondo il Min. Giustizia in GU
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
  1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro  25.822 a euro 309.874. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’ articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell' art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte. 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.



 
 
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